Qualora i Comuni delle isole indicate nella tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvigionamento idrico, a carico dello Stato, e' effettuato soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta del prefetto, su proposta del medico provinciale.

Testo vigente dal 14 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;378~art6 · fonte su Normattiva