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[1]L' Amministrazione scolastica provinciale per l'istruzione elementare e popolare e' costituita:
[2]dal Consiglio scolastico:
[3]dalla Deputazione scolastica.
[4]In ogni provincia deve essere istituita la delegazione governativa per l'istruzione elementare e popolare.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
