Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009. 360 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: Il Consiglio scolastico e' composto di 15 membri:

tolto: 1° il Regio provveditore agli studi;

tolto: 2° due membri nominati dal ministro della pubblica istruzione tra persone residenti nella provincia che abbiano speciale conoscenza dell'istruzione elementare;

tolto: 3° il direttore o un insegnante di scuola normale nominato dal ministro: nella provincia che manchi di scuola normale, il capo o un insegnante ordinario di scuola media, nominato dal ministro;

tolto: 4° l'ispettore scolastico addetto all' ufficio provinciale scolastico;

tolto: 5° il direttore delle scuole elementari del comune capoluogo della provincia o un direttore eletto dal Collegio dei direttori tra i suoi membri;

tolto: 6° due insegnanti elementari che abbiano conseguita la stabilita' nell' ufficio e insegnino da almeno un quinquennio nelle pubbliche scuole, eletti dagli insegnanti delle scuole elementari della provincia;

tolto: 7° un rappresentante della provincia, eletto dal Consiglio provinciale:

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: 8° un rappresentante del comune capoluogo della provincia, eletto dal Consiglio comunale;

tolto: 9° un rappresentante del gruppo dei comuni che conservano la amministrazione delle scuole elementari, eletto dai rispettivi Consigli comunali;

tolto: 10° quattro rappresentanti del gruppo dei comuni che hanno le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

tolto: Nelle provincie che non abbiano comuni di cui al n. 9, il numero dei rappresentanti comunali di cui al n. 10 e' di cinque.

tolto: Il Consiglio provinciale e i Consigli comunali hanno la facolta' di scegliere i loro rappresentanti fuori del proprio seno.

tolto: Al Consiglio scolastico sono aggregati, con voto consultivo per le materie di loro competenza, l'ingegnere capo del genio civile e il medico provinciale.

tolto: I senatori del regno e i deputati al Parlamento non possono far parte del Consiglio scolastico.

tolto: Il Consiglio scolastico e' presieduto dal Regio provveditore agli studi e si elegge il vice presidente e il segretario.

tolto: I membri del Consiglio scolastico rimangono in carica un quadriennio: si rinnovano per meta' alla fine di ogni biennio; sono confermabili o rieleggibili.

tolto: Il turno di decadenza dei consiglieri nel primo biennio si determina per sorteggio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

tolto: Le funzioni di consigliere scolastico sono gratuite; ai consiglieri che non risiedono nel comune capoluogo della provincia spetta, per le spese di viaggio e di soggiorno, l'indennita' stabilita dal regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art2 · fonte del testo