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[1]Il Regio provveditore agli studi:

[2]vigila sull' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio scolastico e della deputazione scolastica;

[3]ordina e cura il pagamento dello stipendio, degli assegni al personale addetto alle scuole, e delle spese deliberate dal Consiglio scolastico e dalla Deputazione scolastica;

[4]ordina, nei casi urgenti per ragioni sanitarie o per gravi motivi d'ordine interno, l'immediata chiusura temporanea delle scuole e degli istituti di istruzione e di educazione elementare;

[5]sospende, in via provvisoria, nei casi di gravita' eccezionale, gli impiegati e gl' inservienti dell'ufficio e delle scuole, gl' ispettori, i vice ispettori, i direttori didattici, gl' insegnanti elementari delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico.

[6]Dei provvedimenti ordinati per urgenza, il provveditore agli studi da' immediata partecipazione al presidente della Delegazione governativa; in quanto essi concernono il personale, ne riferisce al Consiglio di disciplina per i provvedimenti definitivi.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art11 · fonte del testo