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[1]La Delegazione governativa, in conformita' delle norme emanate dal ministro della pubblica istruzione:

[2]approva e rende esecutivo al ((10 maggio)) di ogni anno il bilancio provinciale deliberato dal Consiglio scolastico, da trasmettersi in copia entro il ((1° giugno)) al ministro della pubblica istruzione; autorizza gli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti del bilancio provinciale deliberati dal Consiglio scolastico e la destinazione dei fondi disponibili;

[3]propone al ministro della pubblica istruzione, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, le assegnazione da concedersi dallo Stato per l'arredamento di scuole e l'acquisto di materiale scolastico:

[4]prepone al ministro della pubblica istruzione, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, l'istituzione di scuole e il cambiamento di classificazione delle scuole esistenti, quando producano aumento di spesa, che sara' deliberata con decreto del ministro della pubblica istruzione d' accordo col ministro del tesoro e con norme da stabilirsi con regolamento;

[5]provvede d' ufficio, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, alla formazione dei progetti per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali a uso di scuola, quando i comuni, nonostante l'invito della Deputazione scolastica, trascurino di provvedervi direttamente;

[6]approva in via definitiva, sul parere conforme dell' ufficio del Genio civile e del medico provinciale, i progetti e i preventivi della spesa per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e lo arredamento degli edifici e dei locali ad uso di scuola, l'acquisto delle aree relative e la loro esecuzione secondo l'ordine di precedenza stabilito dal Consiglio scolastico per la esecuzione dei progetti, riferendone al ministro della pubblica istruzione, per la determinazione della quota sul fondo a disposizione da assegnarsi ogni anno alla provincia ai sensi dell' articolo 26 della presente legge;

[7]autorizza il prefetto a decretare, nei limiti della somma annua assegnata dallo Stato alla provincia, l'approvazione definitiva dei progetti e l'esecuzione delle opere; comunica al ministro della pubblica istruzione il riparto fatto fra i comuni della somma assegnata dallo Stato alla provincia per la concessione a ciascuno di essi del mutuo da parte della Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 26 della presente legge;

[8]adempie a tutte le altre funzioni che le sieno delegate dal Governo del Re.

Testo in vigore dal 5 aprile 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 1913

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 5 aprile 1913. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

approva e rende esecutivo al tolto: 1° luglio aggiunto: 10 maggio di ogni anno il bilancio provinciale deliberato dal Consiglio scolastico, da trasmettersi in copia entro il tolto: 15 luglio aggiunto: 1° giugno al ministro della pubblica istruzione;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art13 · fonte del testo