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[1]I comuni che ai sensi della presente legge non hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, hanno la facolta' di chiedere, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, di essere autorizzati ad amministrarle direttamente, conservando tutti i benefici finanziari conferiti dalla presente legge.

[2]L'autorizzazione potra' essere concessa ai comuni che, a giudizio del Consiglio scolastico, hanno adempiuto da almeno cinque anni consecutivi tutte le prescrizioni della legge e dei regolamenti scolastici; se il numero degli analfabeti del Comune accertato col censimento dell'anno 1911 risultera' non superiore al 25 per cento della popolazione, dai sei anni in su.

[3]Nonostante l'autorizzazione ottenuta, l'amministrazione delle scuole di detti comuni e' riassunta dal Consiglio scolastico, se l'amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, e' liquidato, computando a carico del comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Consiglio comunale in piu' del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art16 · fonte del testo