Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 5 aprile 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifizi scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni o ad enti morali, che provvedano a scuole elementari e popolari, o giardini od asili d'infanzia, la somma di lire 240,000,000 in 12 anni a far tempo dal 1° gennaio 1911.

[2]La concessione sara' fatta nella somma di lire 20,000,000 all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulera' con quella degli anni successivi.

[3]La concessione ai comuni ed agli enti morali sara' garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Per gli enti morali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale, sara' accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.

[4]La concessione dei mutui e' fatta per un periodo massimo di 50 anni, oppure di 30 anni quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 5 aprile 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art24 · fonte del testo