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[1]Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifizi scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni o ad enti morali, che provvedano a scuole elementari e popolari, o giardini od asili d'infanzia, la somma di lire 240,000,000 in 12 anni a far tempo dal 1° gennaio 1911.
[2]((La concessione sara' fatta in ragione di L. 80.000.000 per ogni quadriennio. La somma non impegnata in ciascun quadriennio, si cumulera' con quella dei quadrienni successivi)).
[3]La concessione ai comuni ed agli enti morali sara' garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Per gli enti morali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale, sara' accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.
[4]La concessione dei mutui e' fatta per un periodo massimo di 50 anni, oppure di 30 anni quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.
Testo in vigore dal 5 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
