Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2002 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 30 giugno 2002
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Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 30 giugno 2002
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 30 giugno 2002. 162 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I mutui saranno concessi su richiesta del ministro dell'istruzione e con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.
tolto: I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro degli edifici scolastici compilati a norma delle disposizioni ministeriali, sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell'ufficio del Genio civile, del medico provinciale e della Delegazione governativa, ai sensi dell'art. 13 della presente legge.
tolto: L' approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
tolto: Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.
tolto: Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
tolto: Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici di cui ai precedenti articoli saranno registrati col diritto fisso di una lira.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 1 agosto 2002, n. 166
La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art28 · fonte del testo