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[1]I mutui saranno concessi su richiesta del ministro dell'istruzione e con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.

[2]I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro degli edifici scolastici compilati a norma delle disposizioni ministeriali, sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell'ufficio del Genio civile, del medico provinciale e della Delegazione governativa, ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

[3]L' approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

[4]Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.

[5]Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

[6]Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici di cui ai precedenti articoli saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art28 · fonte del testo