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Gli effetti della presente legge al momento della sua attuazione s'intenderanno estesi anche a quei comuni, che avessero presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui, di cui al presente titolo.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art29 · fonte del testo