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[1]Il Consiglio scolastico si riunisce, entro il mese di maggio, in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio scolastico provinciale dell'esercizio finanziario dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

[2]Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta occorra, per iniziativa del provveditore, agli studi per deliberazione della deputazione scolastica, o per domanda sottoscritta da almeno cinque consiglieri; nei due ultimi casi il Consiglio e' convocato entro i dieci giorni successivi alla data della deliberazione o della domanda.

[3]Il ministro della pubblica istruzione e la delegazione scolastica hanno la facolta' di promuovere la convocazione del Consiglio scolastico.

[4]Il Consiglio e' convocato dal provveditore agli studi, con avviso recapitato ai singoli consiglieri almeno tre giorni avanti il giorno stabilito per l'adunanza.

[5]Per la validita' dell'adunanza di prima convocazione occorre la presenza di almeno undici consiglieri; per la validita' dell'adunanza di seconda convocazione basta la presenza di nove consiglieri.

[6]Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; le deliberazioni del Consiglio si pubblicano mediante affissione all' Albo della amministrazione scolastica provinciale.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 5 aprile 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art3 · fonte del testo