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[1]Il Consiglio scolastico si riunisce, non piu' tardi della prima decade del mese di aprile, in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio scolastico provinciale dell'esercizio finanziario dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.
[2]Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta occorra, per iniziativa del provveditore, agli studi per deliberazione della deputazione scolastica, o per domanda sottoscritta da almeno cinque consiglieri; nei due ultimi casi il Consiglio e' convocato entro i dieci giorni successivi alla data della deliberazione o della domanda.
[3]Il ministro della pubblica istruzione e la delegazione scolastica hanno la facolta' di promuovere la convocazione del Consiglio scolastico.
[4]Il Consiglio e' convocato dal provveditore agli studi, con avviso recapitato ai singoli consiglieri almeno tre giorni avanti il giorno stabilito per l'adunanza.
[5]Per la validita' dell'adunanza di prima convocazione occorre la presenza di almeno undici consiglieri; per la validita' dell'adunanza di seconda convocazione basta la presenza di nove consiglieri. 5 Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; le deliberazioni del Consiglio si pubblicano mediante affissione all' Albo della amministrazione scolastica provinciale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1863
5Il Decreto Luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1863 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il numero dei consiglieri richiesto dal quinto comma dell'art. 3 della legge 4 giugno 1911, n. 487, per la validita' delle adunanze, in prima e seconda convocazione, dei Consigli scolastici e' ridotto, fino a nuova disposizione, di tanti consiglieri quanti sono quelli che comunque abbiano cessato di far parte dei Consigli e non siano stati sostituiti per la disposizione contenuta nell'articolo precedente, nonche' di tanti quanti sono i consiglieri impediti perche' chiamati sotto le armi o chiamati a prestare opera permanente presso Comitati di organizzazione civile".
Testo in vigore dal 29 gennaio 1916 al 27 febbraio 1917
