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[1]Le provincie e i comuni potranno valersi delle disposizioni degli articoli 24, 25, 28, 29, e 30 della presente legge per le palestre di ginnastica e per gli edifici destinati all'istruzione secondaria classica e tecnica ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.

[2]L'onere da assumersi dallo Stato per gli edifici menzionati in questo articolo non potra' eccedere lire 50.000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del ministero dell'istruzione pubblica.

[3]La somma non impegnata in ciascun anno si cumulera' con quella degli anni successivi.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art31 · fonte del testo