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Per venire in aiuto delle amministrazioni per le spese di arredamento e di materiale didattico per le Scuole elementari e popolari le somme iscritte nel bilancio della pubblica istruzione saranno aumentate a cominciare dall' esercizio 1910-911 e fino all' esercizio 1919-920 di lire 100,000 ogni anno.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art32 · fonte del testo