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[1]Il ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della sezione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui all' art. 77 della presente legge, ha la facolta' di promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio scolastico per gravi ragioni attinenti al funzionamento dei servizi.
[2]L' Amministrazione scolastica della provincia e', in tal caso, affidata a un commissario nominato con decreto Reale.
[3]Il Consiglio scolastico e' ricostituito entro i tre mesi successivi alla data del decreto di scioglimento.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
