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[1]Lo Stato rimborsera' ai comuni che avranno la diretta amministrazione delle scuole o ai Consigli scolastici per le scuole da essi amministrate:
[2]1° l'importo della spesa per l'aumento agli stipendi a norma dell'art. 39;
[3]2° l'importo della spesa per il maggiore assegno percepito dai maestri che insegnino in classi alternate a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, per effetto dell'aumento dello stipendio;
[4]3° l'importo della quota maggiore occorrente per effetto dello aumento di stipendio nella liquidazione dei nuovi aumenti sessennali;
[5]4° l'importo della spesa occorrente per le indennita' ai maestri delle scuole riordinate a norma degli articoli 33, 34 e 35 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
