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[1]Il Consiglio scolastico provvede per tutti i comuni della provincia:
[2]alla classificazione delle scuole;
[3]agli atti opportuni a promuovere dalle autorita' competenti i provvedimenti necessari per ottenere dai comuni, che le trascurino, lo adempimento delle prescrizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti;
[4]all' approvazione delle proposte presentate dalla Deputazione scolastica per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali ad uso di scuola; delle quali proposte determina l'ordine di precedenza e le trasmette alla Delegazione governativa per le deliberazioni definitive;
[5]alle proposte delle assegnazioni da concedersi dallo Stato, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, per l'arredamento di scuole e l'acquisto di materiale scolastico:
[6]alla vigilanza sulle pubbliche scuole elementari e le istituzioni che hanno per fine la istruzione e l'educazione popolare, anche se costituite in ente morale con norme speciali e amministrazione propria, ferme restando, per le istituzioni pubbliche di beneficenza, le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904 n. 390;
[7]alla vigilanza sulle scuole elementari private;
[8]all' approvazione dei regolamenti scolastici deliberati dai comuni che provvedono all' amministrazione delle scuole elementari;
[9]a tutte le altre attribuzioni, relative all' istruzione elementare e popolare, deferite al Consiglio scolastico dalle leggi anteriori alla presente.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
