Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1915 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gl' insegnanti elementari dei comuni che hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, non possono di regola essere trasferiti da una scuola all' altra dello stesso Comune se non per loro domanda o col loro consenso.
tolto: Al trasferimento da una scuola all' altra del centro o di una stessa frazione potra' tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all' interessato.
tolto: Contro le deliberazioni di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, e' ammesso il ricorso degl'interessati alla Deputazione scolastica, che decide definitivamente.
tolto: Nel ricorso si puo' domandare la sospensione del provvedimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art50 · fonte del testo