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[1]Gl' insegnanti elementari dei comuni che hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, non possono di regola essere trasferiti da una scuola all' altra dello stesso Comune se non per loro domanda o col loro consenso.

[2]Al trasferimento da una scuola all' altra del centro o di una stessa frazione potra' tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all' interessato.

[3]Contro le deliberazioni di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, e' ammesso il ricorso degl'interessati alla Deputazione scolastica, che decide definitivamente.

[4]Nel ricorso si puo' domandare la sospensione del provvedimento.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 23 luglio 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art50 · fonte del testo