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[1]Gl' insegnanti elementari dei comuni che hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, non possono di regola essere trasferiti da una scuola all' altra dello stesso Comune se non per loro domanda o col loro consenso.

[2]Al trasferimento da una scuola all' altra del centro o di una stessa frazione potra' tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all' interessato.

[3]Contro le deliberazioni di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, e' ammesso il ricorso degl'interessati alla Deputazione scolastica, che decide definitivamente.

[4]Nel ricorso si puo' domandare la sospensione del provvedimento. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006

4

Il Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "E' sospesa, fino a nuova disposizione del ministro della pubblica istruzione, l'applicazione [...] degli articoli 49 e 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 60 e 61 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, nei riguardi dei maestri delle scuole maschili amministrate dai Consigli scolastici e dai Comuni. Tuttavia ai trasferimenti di ufficio di cui al 1° paragrafo dell'art. 49 e al 2° paragrafo dell'art. 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, potra' provvedersi purche' il maestro interessato non si trovi in servizio militare".

Testo in vigore dal 23 luglio 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 1915

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 23 luglio 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006

    Il Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "E' sospesa, fino a nuova disposizione del ministro della pubblica istruzione, l'applicazione [...] degli articoli 49 e 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 60 e 61 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, nei riguardi dei maestri delle scuole maschili amministrate dai Consigli scolastici e dai Comuni. Tuttavia ai trasferimenti di ufficio di cui al 1° paragrafo dell'art. 49 e al 2° paragrafo dell'art. 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, potra' provvedersi purche' il maestro interessato non si trovi in servizio militare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art50 · fonte del testo