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[1]Gl' insegnanti elementari dei comuni che hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, non possono di regola essere trasferiti da una scuola all' altra dello stesso Comune se non per loro domanda o col loro consenso.
[2]Al trasferimento da una scuola all' altra del centro o di una stessa frazione potra' tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all' interessato.
[3]Contro le deliberazioni di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, e' ammesso il ricorso degl'interessati alla Deputazione scolastica, che decide definitivamente.
[4]Nel ricorso si puo' domandare la sospensione del provvedimento. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006
4Il Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "E' sospesa, fino a nuova disposizione del ministro della pubblica istruzione, l'applicazione [...] degli articoli 49 e 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 60 e 61 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, nei riguardi dei maestri delle scuole maschili amministrate dai Consigli scolastici e dai Comuni. Tuttavia ai trasferimenti di ufficio di cui al 1° paragrafo dell'art. 49 e al 2° paragrafo dell'art. 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, potra' provvedersi purche' il maestro interessato non si trovi in servizio militare".
Testo in vigore dal 23 luglio 1915 al 16 dicembre 2009
