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[1]Salvo i casi di urgente necessita', i trasferimenti di cui agli articoli 49 e 50, saranno deliberati e partecipati agli interessati entro i quindici giorni successivi alla chiusura normale dell'anno scolastico.
[2]Il ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 49, e la Deputazione scolastica, ai sensi dell'articolo 50, dovranno pronunziare la loro decisione entro i quindici giorni successivi alla presentazione del ricorso.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
