Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo i casi di urgente necessita', i trasferimenti di cui agli articoli 49 e 50, saranno deliberati e partecipati agli interessati entro i quindici giorni successivi alla chiusura normale dell'anno scolastico.

[2]Il ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 49, e la Deputazione scolastica, ai sensi dell'articolo 50, dovranno pronunziare la loro decisione entro i quindici giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art51 · fonte del testo