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[1]Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico per le nomine, le conferme, le promozioni, i trasferimenti, il licenziamento e le punizioni disciplinari, e' ammesso il ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decidera', sentito il parere della sezione della Giunta.

[2]Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione e dalla interdizione, non e' ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

[3]Il termine per ricorrere e' di giorni trenta dalla notificazione all' interessato del provvedimento del Consiglio scolastico.

[4]Il ricorso dovra' essere presentato al Regio provveditore agli studi e sara' depositato per quindici giorni nell' ufficio scolastico provinciale a disposizione degli interessati. Un avviso sara' affisso, nei tre giorni successivi alla presentazione del ricorso, all' albo dell'Amministrazione scolastica provinciale.

[5]Il deposito e la pubblicazione nell'albo avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione ai terzi interessati.

[6]Le stesse norme saranno seguite per la notificazione delle deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico, salva la disposizione dell'art. 7.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 29 marzo 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art52 · fonte del testo