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[1]Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico per le nomine, le conferme, le promozioni, i trasferimenti, il licenziamento e le punizioni disciplinari, e' ammesso il ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decidera', sentito il parere della sezione della Giunta.
[2]Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione e dalla interdizione, non e' ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.
[3]Il termine per ricorrere e' di giorni trenta dalla notificazione all' interessato del provvedimento del Consiglio scolastico.
[4]Il ricorso dovra' essere presentato al Regio provveditore agli studi e sara' depositato per quindici giorni nell' ufficio scolastico provinciale a disposizione degli interessati. Un avviso sara' affisso, nei tre giorni successivi alla presentazione del ricorso, all' albo dell'Amministrazione scolastica provinciale.
[5]Il deposito e la pubblicazione nell'albo avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione ai terzi interessati.
[6]Le stesse norme saranno seguite per la notificazione delle deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico, salva la disposizione dell'art. 7.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 29 marzo 1923
