Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 1923

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 29 marzo 1923. 167 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico per le nomine, le conferme, le promozioni, i trasferimenti, il licenziamento e le punizioni disciplinari, e' ammesso il ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decidera', sentito il parere della sezione della Giunta.

tolto: Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione e dalla interdizione, non e' ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

tolto: Il termine per ricorrere e' di giorni trenta dalla notificazione all' interessato del provvedimento del Consiglio scolastico.

tolto: Il ricorso dovra' essere presentato al Regio provveditore agli studi e sara' depositato per quindici giorni nell' ufficio scolastico provinciale a disposizione degli interessati. Un avviso sara' affisso, nei tre giorni successivi alla presentazione del ricorso, all' albo dell'Amministrazione scolastica provinciale.

tolto: Il deposito e la pubblicazione nell'albo avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione ai terzi interessati.

tolto: Le stesse norme saranno seguite per la notificazione delle deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico, salva la disposizione dell'art. 7.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 566

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art52 · fonte del testo