Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 566.
Abrogato dal 29 marzo 1923
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 566.
Abrogato dal 29 marzo 1923
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 29 marzo 1923. 167 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico per le nomine, le conferme, le promozioni, i trasferimenti, il licenziamento e le punizioni disciplinari, e' ammesso il ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decidera', sentito il parere della sezione della Giunta.
tolto: Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione e dalla interdizione, non e' ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.
tolto: Il termine per ricorrere e' di giorni trenta dalla notificazione all' interessato del provvedimento del Consiglio scolastico.
tolto: Il ricorso dovra' essere presentato al Regio provveditore agli studi e sara' depositato per quindici giorni nell' ufficio scolastico provinciale a disposizione degli interessati. Un avviso sara' affisso, nei tre giorni successivi alla presentazione del ricorso, all' albo dell'Amministrazione scolastica provinciale.
tolto: Il deposito e la pubblicazione nell'albo avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione ai terzi interessati.
tolto: Le stesse norme saranno seguite per la notificazione delle deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico, salva la disposizione dell'art. 7.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 566
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art52 · fonte del testo