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Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per il restauro e l'ampliamento degli edifici esistenti, i comuni godranno le stesse facilitazioni concesse dal titolo II della presente legge, per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari. La somma occorrente sara' concessa in mutuo ai comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all'art. 24.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art67 · fonte del testo