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[1]Le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare e popolare, inscritte nella tabella E, annessa alla presente legge, non potranno, in ciascuno degli esercizi dal 1911-912 al 1920-921, superare l'ammontare complessivo stabilito per ciascun esercizio nella tabella medesima.

[2]E' consentito tuttavia di variare con la legge di bilancio la ripartizione degli stanziamenti secondo i bisogni dei singoli servizi.

[3]E' istituito un fondo di riserva allo scopo di aumentare gli stanziamenti indicati nella tabella E, qualora si manifesti il bisogno di provvedere a maggiori spese per effetto della presente legge e delle leggi anteriori sull' istruzione elementare e popolare.

[4]Le somme che alla chiusura di ciascun esercizio risulteranno disponibili sul complesso degli stanziamenti assegnati alle spese per la istruzione elementare e popolare, saranno trasportate col rendiconto consuntivo al predetto fondo di riserva.

[5]Con decreti del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica, potranno essere autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva, sia in corso di esercizio per provvedere a sopravvenuti bisogni dei servizi dell'istruzione elementare e popolare, sia alla chiusura dell'esercizio per coprire le eventuali eccedenze di spesa.

[6]La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, sara' portata in aumento del fondo di riserva dell'esercizio successivo.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 5 aprile 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art90 · fonte del testo