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[1]Le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare e popolare, inscritte nella tabella E, annessa alla presente legge, non potranno, in ciascuno degli esercizi dal 1911-912 al 1920-921, superare l'ammontare complessivo stabilito per ciascun esercizio nella tabella medesima.
[2]E' consentito tuttavia di variare con la legge di bilancio la ripartizione degli stanziamenti secondo i bisogni dei singoli servizi.
[3]E' istituito un fondo di riserva allo scopo di aumentare gli stanziamenti indicati nella tabella E, qualora si manifesti il bisogno di provvedere a maggiori spese per effetto della presente legge e delle leggi anteriori sull' istruzione elementare e popolare.
[4]Le somme che alla chiusura di ciascun esercizio risulteranno disponibili sul complesso degli stanziamenti assegnati alle spese per la istruzione elementare e popolare, saranno trasportate col rendiconto consuntivo al predetto fondo di riserva.
[5]Con decreti del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica, potranno essere autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva, sia in corso di esercizio per provvedere a sopravvenuti bisogni dei servizi dell'istruzione elementare e popolare, sia alla chiusura dell'esercizio per coprire le eventuali eccedenze di spesa.
[6]La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, restera' impegnata ed inscritta nel fondo dei residui degli esercizi successivi.
[7]Le maggiori spese che danno luogo ai prelevamenti contemplati dal quinto comma del presente articolo, saranno inscritte in conto residui dei capitoli cui sono destinate, e coperte mediante storni dal rispettivo fondo di riserva in conto residui, anche quando riguardino la competenza dell'esercizio in corso:
[8]((Con tale procedimento si fara' luogo anche ai prelevamenti del fondo di riserva risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1911-912)).
Testo in vigore dal 21 maggio 1913 al 16 dicembre 2009
