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[1]Una parte dei residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relativa al servizio delle pensioni e dei suusidi, i quali, ai termini dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418, sono versati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla Cassa dei depositi e prestiti, potra' essere investita in mutui al personale della detta Amministrazione.
[2]Tali mutui, che nel triennio a cominciare dal 1° luglio 1913, non dovranno eccedere complessivamente la somma di 40 milioni, saranno fatti, in base a disposizioni del ministro del tesoro, dalla Cassa dei depositi e prestiti per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato contro cessione del quinto dello stipendio o della paga giornaliera colla garanzia dei fondi istituiti con le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372 e 13 luglio 1910, n. 444.
[3]Gli interessi derivanti da detti mutui, sotto deduzione delle spese di amministrazione dovute alla Cassa dei depositi e prestiti, saranno accreditati al fondo delle pensioni e dei sussidi di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418.
[4]Una parte degli interessi, nella misura da determinarsi nel regolamento sara' versata al fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, riducendo per i salariati dal due e cinquanta al due per cento la ritenuta proporzionale alla somma ceduta di cui all'art. 6 della legge stessa.
[5]Con regolamento, da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, saranno determinate le norme da seguirsi per la somministrazione dei fondi da parte della Cassa dei depositi e prestiti su richiesta dell'Amministrazione ferroviaria, e per l'applicazione del presente articolo in relazione alle disposizioni delle leggi succitate.
Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 13 gennaio 1974
