Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le disposizioni della presente legge vanno in vigore dal 1° luglio 1912, fatta eccezione per il contributo dell'Amministrazione contemplato nell'art. 5, lettera a), che sara' corrisposto dal 1° luglio 1913, e per l'aumento delle tariffe che avra' luogo a termini del penultimo comma dello stesso articolo, e salvo quanto e' stabilito dagli articoli 10 e 13.
tolto: La indennita' di buona uscita sara' corrisposta anche agli agenti che lasciarono il servizio il 30 giugno 1912.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art17 · fonte del testo