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[1]Le disposizioni della presente legge vanno in vigore dal 1° luglio 1912, fatta eccezione per il contributo dell'Amministrazione contemplato nell'art. 5, lettera a), che sara' corrisposto dal 1° luglio 1913, e per l'aumento delle tariffe che avra' luogo a termini del penultimo comma dello stesso articolo, e salvo quanto e' stabilito dagli articoli 10 e 13.
[2]La indennita' di buona uscita sara' corrisposta anche agli agenti che lasciarono il servizio il 30 giugno 1912.
Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008
