Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni della presente legge vanno in vigore dal 1° luglio 1912, fatta eccezione per il contributo dell'Amministrazione contemplato nell'art. 5, lettera a), che sara' corrisposto dal 1° luglio 1913, e per l'aumento delle tariffe che avra' luogo a termini del penultimo comma dello stesso articolo, e salvo quanto e' stabilito dagli articoli 10 e 13.

[2]La indennita' di buona uscita sara' corrisposta anche agli agenti che lasciarono il servizio il 30 giugno 1912.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art17 · fonte del testo