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[1]A partire dall'esercizio finanziario 1913-914 e' autorizzata la spesa annua di L. 75.000 da inscriversi in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per sussidio di L. 50.000 a favore dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili e di L. 25.000 a favore dell'Istituto nazionale «Umberto I» per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni.8 13 16
[2]Per l'esercizio 1913-914 la sopra indicata somma verra' inscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.
[3]Nello stesso modo verra' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma occorrente per indennizzare l'Opera di previdenza della meta' dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute al personale ferroviario per competenze superiori a L. 100, ad essa dovuta per l'esercizio 1912-1913 a termini dell'art. 5, lettera d), e pagata agli altri Istituti a norma della legge 3 marzo 1904, n. 67.
[4]Ordiniamo che la presene, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Sacchi - Tedesco.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1927
Il Regio D.L. 6 gennaio 1927, n. 12, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2405, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1927, il sussidio annuo di lire 50,000, a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, stabilito dall'art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e' elevato a L. 300,000, affinche' l'Istituto stesso possa provvedere alle maggiori spese di mantenimento dei propri convitti".
L. 24 novembre 1941, n. 1286
13La L. 24 novembre 1941, n. 1286, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 6 gennaio 1927, n. 12, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2405, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che "L'annuo sussidio a favore dell'Istituto nazionale fascista per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, stabilito in lire 300.000 con il R. decreto-legge 6 gennaio 1927-V, n. 12, e' elevato a lire 600.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42".
L. 26 aprile 1983, n. 130
16con decorrenza dal 1 gennaio 1983
La L. 26 aprile 1983, n. 130, nel modificare l'art. 15 della L. 24 novembre 1941, n. 1286, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 6 gennaio 1927, n. 12, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2405, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1983, sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi: [...] legge 24 novembre 1941, n. 1286, limitatamente all'articolo 15 che dispone la concessione di un sussidio per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato".
Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 22 dicembre 2008
