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[1]A partire dall'esercizio finanziario 1913-914 e' autorizzata la spesa annua di L. 75.000 da inscriversi in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per sussidio di L. 50.000 a favore dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili e di L. 25.000 a favore dell'Istituto nazionale «Umberto I» per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni.8

[2]Per l'esercizio 1913-914 la sopra indicata somma verra' inscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.

[3]Nello stesso modo verra' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma occorrente per indennizzare l'Opera di previdenza della meta' dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute al personale ferroviario per competenze superiori a L. 100, ad essa dovuta per l'esercizio 1912-1913 a termini dell'art. 5, lettera d), e pagata agli altri Istituti a norma della legge 3 marzo 1904, n. 67.

[4]Ordiniamo che la presene, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Sacchi - Tedesco.

[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

con decorrenza dal 1 gennaio 1927

Il Regio D.L. 6 gennaio 1927, n. 12, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2405, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1927, il sussidio annuo di lire 50,000, a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, stabilito dall'art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e' elevato a L. 300,000, affinche' l'Istituto stesso possa provvedere alle maggiori spese di mantenimento dei propri convitti".

Testo in vigore dal 4 febbraio 1927 al 17 dicembre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1913 al 4 febbraio 1927.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 6 gennaio 1927, n. 12, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2405, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1927, il sussidio annuo di lire 50,000, a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, stabilito dall'art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e' elevato a L. 300,000, affinche' l'Istituto stesso possa provvedere alle maggiori spese di mantenimento dei propri convitti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art19 · fonte del testo