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L'Opera, nei limiti delle somme annualmente disponibili, facilitera' gli agenti che volessero integrare l'assegno alimentare fornito dall'Opera non oltre pero' a L. 2000 in cifra complessiva per agente, assumendo a suo carico il pagamento di tale assegno supplementare vitalizio e sottoponendo l'agente ad una ritenuta pari a due terzi della somma che sarebbe richiesta dall'Istituto di assicurazione di Stato.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art4 · fonte del testo