Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1928 al 22 dicembre 2008. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono rimborsate senza interesse:
tolto: a) agli agenti in prova licenziati o destituiti ed a quelli che siano stati esonerati per cause, diverse da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;
tolto: b) agli agenti ai quali sia stato applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.
tolto: L'agente in prova esonerato, riammesso in servizio, deve restituire all'Opera le somme rimborsategli come sopra.
tolto: Gli agenti dimissionari e le loro famiglie non hanno diritto ne' al rimborso delle trattenute, ne' ad alcuno dei benefici dell'Opera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art3 · fonte del testo