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[1]Un ufficiale di qualunque grado e corpo non potra' mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un corpo diverso dal proprio.

[2]Neppure potranno sostituirsi nelle rispettive funzioni tecniche gli ufficiali di vascello e macchinisti, quantunque appartenenti al medesimo corpo.

[3]L'ufficiale investito di una carica, tanto a bordo quanto a terra, acquista l'autorita' inerente alla carica medesima, indipendentemente dal proprio grado.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 12 novembre 1924

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art11 · fonte del testo