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[1]Un ufficiale di qualunque grado e corpo non potra' mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un corpo diverso dal proprio.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 OTTOBRE 1924, N. 1698, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 11 GIUGNO 1925, N. 968)).
[3]L'ufficiale investito di una carica, tanto a bordo quanto a terra, acquista l'autorita' inerente alla carica medesima, indipendentemente dal proprio grado.
Testo in vigore dal 12 novembre 1924 al 16 dicembre 2009
