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[1]Un ufficiale di qualunque grado e corpo non potra' mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un corpo diverso dal proprio.

[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 OTTOBRE 1924, N. 1698, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 11 GIUGNO 1925, N. 968)).

[3]L'ufficiale investito di una carica, tanto a bordo quanto a terra, acquista l'autorita' inerente alla carica medesima, indipendentemente dal proprio grado.

Testo in vigore dal 12 novembre 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1924

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1913 al 12 novembre 1924. 18 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Neppure potranno sostituirsi nelle rispettive funzioni tecniche gli ufficiali di vascello e macchinisti, quantunque appartenenti al medesimo corpoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 OTTOBRE 1924, N. 1698, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 11 GIUGNO 1925, N. 968.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art11 · fonte del testo