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[1]Gli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati, sia per mezzo della R. accademia navale, sia mediante pubblico concorso, tra giovani borghesi licenziati dai licei, Istituti tecnici o scuole commerciali del Regno di grado corrispondente, e tra sottufficiali del corpo R. equipaggi, nei modi e termini che saranno all'uopo stabiliti con disposizioni regolamentari.

[2]Gli ufficiali subalterni del corpo di commissariato debbono ottenere l'abilitazione alle funzioni di perito in merceologia, frequentando un corso speciale, secondo le norme da stabilirsi con R. decreto.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 1 luglio 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art16 · fonte del testo