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[1]Art. 8.

[2]Possono essere nominati guardiamarina di complemento, in seguito a concorso per esami:

[3]1° i capitani di lungo corso che non abbiano oltrepassata l'eta' di 40 anni, ed abbiano compiuto almeno un anno di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali; 2° i sottufficiali del corpo R. equipaggi provenienti dalle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti e semaforisti, che siano stati congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano superato il 45° anno di eta'.

[4]I capitani di lungo corso che, non avendo oltrepassata l'eta' di 40 anni, hanno compiuto almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili ai termini del comma 1°, possono ottenere la nomina direttamente nel grado di sottotenente di vascello di complemento.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 2 marzo 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art18 · fonte del testo