Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1918

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1913 al 2 marzo 1918. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Art. 8.

tolto: Possono essere nominati guardiamarina di complemento, in seguito a concorso per esami:

tolto: 1° i capitani di lungo corso che non abbiano oltrepassata l'eta' di 40 anni, ed abbiano compiuto almeno un anno di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali; 2° i sottufficiali del corpo R. equipaggi provenienti dalle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti e semaforisti, che siano stati congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano superato il 45° anno di eta'.

tolto: I capitani di lungo corso che, non avendo oltrepassata l'eta' di 40 anni, hanno compiuto almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili ai termini del comma 1°, possono ottenere la nomina direttamente nel grado di sottotenente di vascello di complemento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 FEBBRAIO 1918, N. 218

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art18 · fonte del testo