Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Abrogato dal 2 marzo 1918
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Articolo abrogato dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Abrogato dal 2 marzo 1918
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1913 al 2 marzo 1918. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Art. 8.
tolto: Possono essere nominati guardiamarina di complemento, in seguito a concorso per esami:
tolto: 1° i capitani di lungo corso che non abbiano oltrepassata l'eta' di 40 anni, ed abbiano compiuto almeno un anno di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali; 2° i sottufficiali del corpo R. equipaggi provenienti dalle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti e semaforisti, che siano stati congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano superato il 45° anno di eta'.
tolto: I capitani di lungo corso che, non avendo oltrepassata l'eta' di 40 anni, hanno compiuto almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili ai termini del comma 1°, possono ottenere la nomina direttamente nel grado di sottotenente di vascello di complemento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 FEBBRAIO 1918, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art18 · fonte del testo