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[1]Possono essere nominati guardiamarina o sottotenenti macchinisti di complemento, dopo aver seguito con esito favorevole uno speciale corso di abilitazione secondo le norme da stabilirsi per regolamento, i sottocapi e comuni che prestino servizio effettivo nel corpo R. equipaggi ed abbiano conseguita la licenza di istituto nautico, rispettivamente nella sezione «capitani» o nella sezione «macchinisti navali».

[2]I guardiamarina o sottotenenti macchinisti di complemento che ottengono la nomina in base al precedente capoverso debbono ultimare, col grado di ufficiali, il periodo di servizio effettivo cui erano obbligati per la ferma contratta nel corpo R. equipaggi, e possono ricevere gli stessi incarichi e destinazioni stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente di egual grado.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 2 marzo 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art20 · fonte del testo