Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Abrogato dal 2 marzo 1918
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Articolo abrogato dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Abrogato dal 2 marzo 1918
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1913 al 2 marzo 1918. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Possono essere nominati guardiamarina o sottotenenti macchinisti di complemento, dopo aver seguito con esito favorevole uno speciale corso di abilitazione secondo le norme da stabilirsi per regolamento, i sottocapi e comuni che prestino servizio effettivo nel corpo R. equipaggi ed abbiano conseguita la licenza di istituto nautico, rispettivamente nella sezione «capitani» o nella sezione «macchinisti navali».
tolto: I guardiamarina o sottotenenti macchinisti di complemento che ottengono la nomina in base al precedente capoverso debbono ultimare, col grado di ufficiali, il periodo di servizio effettivo cui erano obbligati per la ferma contratta nel corpo R. equipaggi, e possono ricevere gli stessi incarichi e destinazioni stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente di egual grado.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 FEBBRAIO 1918, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art20 · fonte del testo