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[1]Le nomine ad ufficiale medico di complemento della R. marina hanno luogo nel grado di sottotenente medico di complemento, in seguito a concorso fra laureati in medicina e chirurgia in una delle Universita' del Regno.

[2]Il numero dei vincitori del predetto concorso, inscritti alla leva di terra e assegnati alla 1ª categoria, non potra' essere maggiore di venti per ciascun anno.

[3]In difetto di concorrenti, i laureati in medicina e chirurgia assegnati alla lª categoria della leva di terra dovranno essere destinati, per sorteggio, a compiere i loro obblighi di servizio nella R. marina col grado di sottotenente medico di complemento, osservata sempre la limitazione numerica di cui al precedente capoverso.

[4]I sottotenenti medici di complemento debbono frequentare, subito dopo la nomina, un corso speciale presso la scuola di sanita' militare marittima, al termine del quale sosterranno un esame secondo le norme che verranno stabilite con regolamento, e presteranno servizio effettivo per un periodo di tempo non inferiore ad un anno almeno.

[5]I sottotenenti medici complemento provenienti dalla 1ª categoria della leva di terra non potranno conseguire avanzamento prima dei pari grado del R. esercito appartenenti alla stessa classe di leva, e dopo cinque anni di servizio nella R. marina saranno trasferiti nei quadri corrispondenti del R. esercito.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 28 luglio 1915

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art22 · fonte del testo