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[1]Le nomine ad ufficiale medico di complemento della R. marina hanno luogo nel grado di sottotenente medico di complemento, in seguito a concorso fra laureati in medicina e chirurgia in una delle Universita' del Regno.
[2]Il numero dei vincitori del predetto concorso, inscritti alla leva di terra e assegnati alla 1ª categoria, non potra' essere maggiore di venti per ciascun anno.
[3]In difetto di concorrenti, i laureati in medicina e chirurgia assegnati alla lª categoria della leva di terra dovranno essere destinati, per sorteggio, a compiere i loro obblighi di servizio nella R. marina col grado di sottotenente medico di complemento, osservata sempre la limitazione numerica di cui al precedente capoverso.
[4]I sottotenenti medici di complemento debbono frequentare, subito dopo la nomina, un corso speciale presso la scuola di sanita' militare marittima, al termine del quale sosterranno un esame secondo le norme che verranno stabilite con regolamento, e presteranno servizio effettivo per un periodo di tempo non inferiore ad un anno almeno. 7
[5]I sottotenenti medici complemento provenienti dalla 1ª categoria della leva di terra non potranno conseguire avanzamento prima dei pari grado del R. esercito appartenenti alla stessa classe di leva, e dopo cinque anni di servizio nella R. marina saranno trasferiti nei quadri corrispondenti del R. esercito.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1031
7Il Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1031 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I sottotenenti medici di complemento della R. marina, nominati tali durante l'anno 1915, sono dispensati dal frequentare il corso speciale presso la scuola di sanita' militare marittima previsto dall'art. 22 della legge 29 giugno 1913, n. 797".
Testo in vigore dal 28 luglio 1915 al 2 marzo 1918
