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[1]E' abrogata la legge 3 dicembre 1878, n. 4610, serie 2ª.

[2]Gli articoli 7 e 8 e il comma b) dell'art. 2 della legge 27 giugno 1909, n. 377, sono soppressi.

[3]S'intendono parimente modificate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle sancite dalla presente legge e annesse tabelle.

[4]Nulla e' innovato nei riguardi delle disposizioni speciali stabilite dalle leggi 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª) e 13 luglio 1910, n. 430, per l'indennita' d'arma, i limiti d'eta' e il trattamento di pensione degli ufficiali macchinisti. Restano parimenti immutate le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 692, relative ai collocamenti a riposo degli assistenti del genio navale, ai quali s'intendera' altresi' esteso il disposto dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, numero 345.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art27 · fonte del testo