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[1]I sottocapi della soppressa categoria furieri del corpo Reale equipaggi, che abbiano gia' conseguito la rafferma con soprassoldo all'entrata in vigore della presente legge, potranno ottenere il trasferimento nelle altre categorie del corpo R. equipaggi, purche' riconosciuti idonei in base alle norme che stabilira' il ministro della marina.

[2]Gli altri sottocapi e i comuni della stessa categoria furieri costituiranno un ruolo transitorio all'entrata in vigore della presente legge, nel quale rimarranno, senza poter conseguire l'avanzamento ai gradi di sottufficiale, fino al termine della ferma o della rafferma in corso.

[3]Tuttavia quei sottocapi e comuni che, compiuta tale ferma o rafferma, chiedessero di rimanere in servizio, potranno far passaggio in altre categorie del corpo R. equipaggi se ne saranno riconosciuti idonei in base alle norme di cui al primo comma dell'articolo presente.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 15 giugno 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art36 · fonte del testo