Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1915 al 26 agosto 1918. Leggi il testo vigente →

[1]I sottocapi della soppressa categoria furieri del corpo Reale equipaggi, che abbiano gia' conseguito la rafferma con soprassoldo all'entrata in vigore della presente legge, potranno ottenere il trasferimento nelle altre categorie del corpo R. equipaggi, purche' riconosciuti idonei in base alle norme che stabilira' il ministro della marina.

[2]Gli altri sottocapi e i comuni della stessa categoria furieri costituiranno un ruolo transitorio all'entrata in vigore della presente legge, nel quale rimarranno, senza poter conseguire l'avanzamento ai gradi di sottufficiale, fino al termine della ferma o della rafferma in corso.

[3]Tuttavia quei sottocapi e comuni che, compiuta tale ferma o rafferma, chiedessero di rimanere in servizio, potranno far passaggio in altre categorie del corpo R. equipaggi se ne saranno riconosciuti idonei in base alle norme di cui al primo comma dell'articolo presente. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 20 maggio 1915, n. 741, convertito senza modificazioni dalla L. 13 luglio 1922, n. 1159, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' temporaneamente sospesa l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797".

Testo in vigore dal 15 giugno 1915 al 26 agosto 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1915

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1913 al 15 giugno 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 20 maggio 1915, n. 741, convertito senza modificazioni dalla L. 13 luglio 1922, n. 1159, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' temporaneamente sospesa l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art36 · fonte del testo