Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1915 al 26 agosto 1918. 131 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sottocapi della soppressa categoria furieri del corpo Reale equipaggi, che abbiano gia' conseguito la rafferma con soprassoldo all'entrata in vigore della presente legge, potranno ottenere il trasferimento nelle altre categorie del corpo R. equipaggi, purche' riconosciuti idonei in base alle norme che stabilira' il ministro della marina.
tolto: Gli altri sottocapi e i comuni della stessa categoria furieri costituiranno un ruolo transitorio all'entrata in vigore della presente legge, nel quale rimarranno, senza poter conseguire l'avanzamento ai gradi di sottufficiale, fino al termine della ferma o della rafferma in corso.
tolto: Tuttavia quei sottocapi e comuni che, compiuta tale ferma o rafferma, chiedessero di rimanere in servizio, potranno far passaggio in altre categorie del corpo R. equipaggi se ne saranno riconosciuti idonei in base alle norme di cui al primo comma dell'articolo presente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 4 LUGLIO 1918, N. 1135, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 1 GIUGNO 1922, N. 786
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.