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[1]Spetta agli ufficiali di vascello del corpo dello stato maggiore generale:

  • a)armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ed assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
  • b)comandare le forze navali comunque costituite;
  • c)comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi;

[2]comandare, dirigere e amministrare gli stabilimenti marittimi, gl'istituti e le scuole della R. marina;

  • d)dirigere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime;
  • e)presiedere il Consiglio superiore di marina a farne parte; far parte del Comitato per l'esame dei progetti delle navi:
  • f)dirigere il servizio di artiglieria e degli armamenti navali, servizi elettrici di loro competenza, semaforici, aeronautici e radiotelegrafici occorrenti alla R. marina ed amministrarne il materiale;
  • g)dirigere il servizio idrografico ed astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio attinente alla nautica ed amministrarne il materiale;
  • h)eseguire le ispezioni generali;
  • i)ogni altro servizio di carattere generale e militare occorrente nella R. marina.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 1 marzo 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art4 · fonte del testo