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[1]Spetta agli ufficiali di vascello del corpo dello stato maggiore generale:
- a)armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ed assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
- b)comandare le forze navali comunque costituite;
- c)comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi;
[2]comandare, dirigere e amministrare gli stabilimenti marittimi, gl'istituti e le scuole della R. marina;
- d)dirigere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime;
- e)presiedere il Consiglio superiore di marina a farne parte; far parte del Comitato per l'esame dei progetti delle navi:
- f)dirigere il servizio di artiglieria e degli armamenti navali, servizi elettrici di loro competenza, semaforici, aeronautici e radiotelegrafici occorrenti alla R. marina ed amministrarne il materiale;
- g)dirigere il servizio idrografico ed astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio attinente alla nautica ed amministrarne il materiale;
- h)eseguire le ispezioni generali;
- i)ogni altro servizio di carattere generale e militare occorrente nella R. marina.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 1 marzo 1918
