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[1]Spetta agli ufficiali di vascello del corpo dello stato maggiore generale:

  • a)armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ed assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
  • b)comandare le forze navali comunque costituite;
  • c)comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi;

[2]comandare, dirigere e amministrare gli stabilimenti marittimi, gl'istituti e le scuole della R. marina;

  • d)dirigere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime;
  • e)presiedere il Consiglio superiore di marina a farne parte; far parte del Comitato per l'esame dei progetti delle navi:

[3]((f) dirigere i servizi semaforici ed aeronautici occorrenti alla R. marina ed amministrarne il materiale));

  • g)dirigere il servizio idrografico ed astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio attinente alla nautica ed amministrarne il materiale;
  • h)eseguire le ispezioni generali;
  • i)ogni altro servizio di carattere generale e militare occorrente nella R. marina.

Testo in vigore dal 1 marzo 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1918

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1913 al 1 marzo 1918. 17 parole tolte, 5 parole aggiunte.

f) dirigere tolto: il servizio di artiglieria e degli armamenti navali, servizi elettrici di loro competenza, semaforici, aeronautici e radiotelegrafici aggiunto: i servizi semaforici ed aeronautici occorrenti alla R. marina ed amministrarne il materiale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art4 · fonte del testo