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Spetta agli ufficiali macchinisti del corpo dello stato maggiore generale:

  • a)imbarcare a bordo delle Regie navi per la direzione e per il servizio degli apparati motori;
  • b)concorrere con gli ufficiali del corpo del genio navale nella direzione dei lavori di montamento degli apparati motori e dei meccanismi ausiliari;
  • c)dirigere i lavori di riparazione degli apparecchi motori e generatori di vapore sempre quando non si tratti di trasformazioni radicali;
  • d)dirigere i lavori ed amministrare i materiali relativi nelle sezioni delle esistenti officine degli arsenali e stabilimenti della R. marina, o nelle officine che eventualmente vi fossero costituite, con lo speciale incarico dei lavori di riparazione o manutenzione degli apparati motori e generatori di vapore delle navi, siluranti e galleggianti;
  • e)far parte del Co miglio superiore di marina o del Comitato per l'esame dei progetti delle navi;
  • f)far parte degli uffici tecnici e di vigilanza della R. marina per sorvegliare i lavori di propria competenza che si eseguono negli stabilimenti privati;
  • g)dirigere ogni altro servizio che abbia attinenza con quelli indicati alle lettere precedenti.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art5 · fonte del testo