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Spetta agli ufficiali macchinisti del corpo dello stato maggiore generale:
- a)imbarcare a bordo delle Regie navi per la direzione e per il servizio degli apparati motori;
- b)concorrere con gli ufficiali del corpo del genio navale nella direzione dei lavori di montamento degli apparati motori e dei meccanismi ausiliari;
- c)dirigere i lavori di riparazione degli apparecchi motori e generatori di vapore sempre quando non si tratti di trasformazioni radicali;
- d)dirigere i lavori ed amministrare i materiali relativi nelle sezioni delle esistenti officine degli arsenali e stabilimenti della R. marina, o nelle officine che eventualmente vi fossero costituite, con lo speciale incarico dei lavori di riparazione o manutenzione degli apparati motori e generatori di vapore delle navi, siluranti e galleggianti;
- e)far parte del Co miglio superiore di marina o del Comitato per l'esame dei progetti delle navi;
- f)far parte degli uffici tecnici e di vigilanza della R. marina per sorvegliare i lavori di propria competenza che si eseguono negli stabilimenti privati;
- g)dirigere ogni altro servizio che abbia attinenza con quelli indicati alle lettere precedenti.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
